PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica promuove le condizioni per garantire la tutela e lo sviluppo delle isole minori.
      2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali rimuovono gli ostacoli che impediscono ai cittadini italiani residenti nelle isole minori l'accesso a condizioni economiche e sociali pari a quelle assicurate agli altri cittadini e promuovono azioni tendenti a salvaguardare l'identità storico-culturale e la difesa ambientale delle isole minori.

Art. 2.

      1. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tramite accordi sanciti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta un programma annuale di iniziative coordinate e programmate per la realizzazione di interventi che, attraverso la prestazione di servizi reali e di incentivi fiscali e creditizi, con particolare riguardo allo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, dell'agricoltura, dell'agriturismo, della pesca e delle attività tradizionali, assicurino alle popolazioni delle isole minori fonti stabili e congrue di reddito, al fine di arrestare i relativi flussi migratori.

Art. 3.

      1. Anche tenendo conto di quanto previsto dal programma di cui all'articolo 2, le regioni, sentite le amministrazioni locali delle isole minori, elaborano un piano triennale di interventi da aggiornare annualmente e provvedono all'assegnazione

 

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delle disponibilità derivanti dalle risorse proprie e dalle quote del Fondo di cui all'articolo 5, sulla base dei programmi attuativi presentati dai comuni interessati.

Art. 4.

      1. I comuni ubicati nelle isole minori, anche in attuazione dei programmi annuali di cui all'articolo 2 e dei piani triennali di cui all'articolo 3, adottano iniziative coordinate e programmate per la realizzazione di interventi volti prioritariamente a garantire:

          a) l'approvvigionamento idrico ed energetico, allo scopo prevedendo l'impiego anche di energie rinnovabili;

          b) lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, allo scopo utilizzando anche apposite navi con impianti per il trattamento e il riciclaggio dei medesimi rifiuti;

          c) la realizzazione o l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature di porti, aeroporti ed eliporti;

          d) il potenziamento dei servizi di collegamento tra le isole minori e la terraferma o le isole maggiori, anche con la concessione di contributi a compagnie di navigazione che istituiscano nuovi collegamenti;

          e) il recupero e il potenziamento del patrimonio abitativo nel rispetto delle sue diverse tipologie;

          f) la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali, del paesaggio e dei beni culturali in coerenza con le peculiarità degli habitat insulari nonché la tutela complessiva della specificità culturale delle isole minori;

          g) la tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presìdi ospedalieri e sanitari;

          h) la salvaguardia del diritto allo studio, anche mediante l'attivazione di strutture e servizi scolastici;

 

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          i) lo sviluppo dell'artigianato, delle colture e della pesca, anche attraverso l'istituzione di uffici per attività formative, l'attivazione di corsi di formazione professionale e la concessione di incentivi all'occupazione.

Art. 5.

      1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per il finanziamento degli interventi nelle isole minori», con una dotazione complessiva di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per gli anni successivi al 2009, la dotazione del Fondo è determinata annualmente in sede di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sulla base della superficie, del reddito medio e del numero degli abitanti delle isole minori facenti parte del loro territorio, nonché della distanza delle medesime isole minori dalla terraferma o dalle isole maggiori.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.